Lo scorso anno con il Decreto Legge 77/2021 sono cambiate le regole, tra le altre cose, per accedere agli Ecobonus. Come indicato dall’Agenzia delle Entrate si tratta semplificazioni sulla documentazione da presentare per gli interventi che danno diritto agli Ecobonus. In modo particolare è importante fare chiarezza sull’obbligo di produrre l’asseverazione della congruità delle spese e il visto di conformità. Due documenti che sono obbligatori solo in alcuni casi. Vediamo quali per fare chiarezza e risolvere la confusione ancora esistente intorno a questo argomento.
L’origine della confusione
Il problema è nato sul finire dello scorso anno quando, prima dell’approvazione ufficiale della Legge di Bilancio, tramite alcune indiscrezioni si è pensato che l’asseverazione e il visto di conformità fossero obbligatori per tutti gli ecobonus, anche quelli per la sostituzione della caldaia e per usufruire dello sconto in fattura. In realtà, come precisato dall’Agenzia delle Entrate stessa, questi adempimenti sono in aggiunta a quelli ordinariamente previsti per le detrazioni solo per quegli interventi che non rientrano nella cosiddetta ‘edilizia libera’ e quelli superiori ai 10000€.
Quando richiedere l’asseverazione e il visto di conformità
Sia l’asseverazione della congruità delle spese che il visto di conformità sono documenti che vanno redatti e rilasciati solamente da tecnici abilitati. L’asseverazione viene rilasciata al termine dei lavori (o per ogni stato di avanzamento degli stessi) da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, eccetera= e serve per attestare la presenza e la coerenza dei requisiti tecnici tra il progetto e la realizzazione effettiva. Il visto di conformità, invece, viene rilasciato sulla base dell’asseverazione e verifica che chi sta richiedendo le agevolazioni fiscali è in regola con gli adempimenti tributari previsti e consente all’Agenzia delle Entrate di migliorare i controlli.
Con le nuove regole, quindi, l’asseverazione e il visto di conformità sono obbligatori solamente per tutti i lavori oggetto del Superbonus del 110%, del Bonus facciate, per tutti gli interventi non rientranti nell’edilizia libera e per quelli per un importo complessivo (IVA compresa per i soggetti privati) superiore a 10000€. A questo proposito è utile sottolineare come, tra le spese da portare in detrazione, rientrino anche quelle necessarie per la redazione e il rilascio sia dell’asseverazione che del visto di conformità. In caso di asseverazioni e attestazioni false si è passibili di sanzione pecuniaria, che va da 2000€ a 15000€, per ciascuna asseverazione falsa.
Non sono vincolati a questo obbligo, quindi, i lavori di manutenzione ordinaria, quelli di importo inferiore ai 10000€ e tutti quelli che non sono considerati edilizia libera, ovvero quelli menzionati all’articolo 6 del Testo Unico Edilizia e del Decreto del 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo significa che per usufruire dello sconto in fattura (o della cessione del credito) tutti gli Ecobonus (a parte il Superbonus e il Bonus facciate) non serve produrre ulteriori documenti.
La procedura è quindi non solo più economica ma anche più snella e rapida, consentendo di agevolare tutto l’iter burocratico e consentire di avere una caldaia nuova, a prezzi vantaggiosi e in tempi rapidi, ottimizzando i vantaggi di questo tipo di intervento.
2 Commenti. Nuovo commento
Buongiorno, non mi e’ chiaro: se io spendo 50.000 euro per una ristrutturazione (manutenzione straordinaria) e voglio cedere il credito alla banca, quindi 25.000. Essendo gli interventi singoli di importi inferiori a 10.000 (es. sostituzione infissi 9.000 euro, impianto idraulico 8.000, elettricista 7.000 …..) mi serve il visto di conformità e l’asseverazione oppure no? Grazie
Se gli interventi vengono splittati con diversi interlocutori e non con un singolo General Contractor e gli importi cadauno sono inferiori a 10.000 euro, si.