Del Superbonus del 110% originario (quello di inizio 2020) è rimasto veramente poco a seguito delle numerose modifiche che lo hanno caratterizzato in questi anni. Anche l’ultima legge finanziaria, infatti, vi ha messo mano e, sulla scie anche degli ultimi provvedimenti del precedente governo, sono tanti e significativi i cambiamenti da prendere in considerazione.
Come cambia il Superbonus
Dal 2023 non sarà più corretto parlare di Superbonus del 110%, considerando che l’aliquota di agevolazione non sarà più quella. Così come previsto dal decreto Aiuti quater (Decreto Legge 176/2022), infatti, l’aliquota si riduce al 90% e il Superbonus perde probabilmente la principale caratteristica che lo ha reso così appetibile in questi anni finendo di fatto a essere un Ecobonus “normale” seppur con un’aliquota importante (il 90% è pur sempre una percentuale significativa).
L’aliquota al 110% rimane, ma solo per alcuni particolari casi. Essa, infatti, potrà essere usufruita da coloro che hanno già eseguito entro il 30 settembre 2022 il 30% dei lavori previsti, purché completino i lavori entro il prossimo 30 marzo 2023. Anche i condomini potranno continuare a usufruire dell’aliquota del 110%, ma solamente nel caso in cui sia stata approvata entro il 18 novembre 2022 l’apposita delibera assembleare e si presenti la dichiarazione sostitutiva che attesti la data di questa delibera.
Le altre grandi novità riguardano i beneficiari, i documenti necessari da produrre e le scadenze. Facciamo chiarezza.
I tempi di completamento dei lavori
I lavori oggetto del Superbonus potranno riguardare sia i condomini che le villette unifamiliari, ma per quest’ultime ci sono dei vincoli particolarmente stringenti. L’agevolazione, infatti, viene riconosciuta solamente per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e per le villette unifamiliari che risultano come abitazione principale e, ancora, solamente per i contribuenti titolari di un reddito inferiore a 15000€.
A proposito di scadenze: entro il 16 marzo 2023 vi è il termine entro il quale inviare le comunicazioni delle opzioni scelte (cessione del credito o sconto in fattura) per quel che riguarda le spese sostenute durante il 2022. La stessa data è importante per tutti coloro che hanno effettuato lavori edilizi agevolati tra il 2021 e il 2022 e che dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione scelta per ogni singola annualità per le rate residue per le quali non si è ancora usufruito della detrazione prevista.
La CILAS
Una novità particolarmente importante riguarda la CILAS, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus del 110% (una CILA, quindi, specifica per questo Ecobonus). Questa comunicazione deve essere stata già presentata, precisamente entro il 31 dicembre 2022.
La cessione del credito
Uno degli aspetti più discussi dello scorso anno del Superbonus del 110% è stato il blocco dei crediti acquisiti dalle aziende per i lavori effettuati. Una situazione che ha portato diverse realtà imprenditoriali ad andare incontro a gravi criticità finanziarie e che finalmente sembra vedere la definitiva risoluzione.
Grazie ai provvedimenti previsti, infatti, sarà possibile utilizzare i crediti per i quali si è ricevuta una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 31 ottobre 2022 per un periodo di tempo di 10 anni.