Con l’introduzione del Superbonus del 110% e delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura il settore degli ecobonus e delle agevolazioni fiscali ha subito una vera e propria rivoluzione. Tanto che, anche a seguito delle numerose modifiche, è aumentata la confusione in materia. Questo soprattutto in un contesto edilizio come quello dei condomini dove vigono leggi particolari dovendo coesistere gli interessi dei singoli proprietari e quelli generali del condominio.
Con questo primo speciale (al quale ne seguiranno altri nelle prossime settimane partendo dalle domande che in questi mesi abbiamo maggiormente ricevuto) ci vogliamo occupare proprio dello sconto in fattura nei condomini, andando a chiarire alcuni dei principali dubbi in materia.
Cosa troverai in questo articolo:
Come funziona la cessione del credito per i condomini?
Il principale aspetto “critico” dei lavori agevolabili nei condomini riguarda quegli interventi che interessano le parti comuni dell’edificio e, parallelamente, per il Superbonus del 110% le possibilità di scelta dei singoli condomini. Per quel che riguarda il Superbonus del 110%, infatti, per i condomini è stata semplificata la procedura di delibera dei lavori.
Per approvare questo tipo di lavori, infatti, è sufficiente che il numero dei voti rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, quindi 333 millesimi. Per i lavori eseguiti sui singoli unità immobiliari, invece, come chiarito dalla Circolare 24/E – 2020 dell’Agenzia delle Entrate, ogni condomino ha la facoltà di scegliere l’opzione che preferisce, se lo sconto in fattura o la cessione del credito. Non è quindi necessaria una scelta univoca del condominio come soggetto giuridico o di tutti i condomini.
Va anche tenuto conto che il tetto massimo di spesa agevolabile è da considerare sulla singola unità immobiliare.
Chi deve comunicare all’Agenzia delle Entrate lo sconto in fattura?
La comunicazione sull’opzione scelta (sconto in fattura, cessione del credito o detrazione fiscale) spetta all’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni), al proprietario dell’unità immobiliare (per gli interventi eseguiti all’interno della propria abitazione) o al tecnico abilitato (nel caso in cui i lavori eseguiti fossero sottoposti all’obbligo di presentazione de Visto di Conformità.
Quale tipo di impianti di condizionamento è possibile sostituire
Nei condomini bisogna distinguere tra cosa è possibile fare nelle singole abitazioni e cosa sulle parti comuni dell’edificio, sia per quel che riguarda l’impianto di riscaldamento che per quello di raffrescamento. La sostituzione della caldaia autonoma è oggetto solamente degli Ecobonus del 65% e del 50%, mentre il Superbonus del 110% si riferisce esclusivamente alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Per l’Ecobonus del 110% il tetto massimo di spesa è di 15000€ per unità immobiliare (o 20000€ per i condomini con meno di 8 unità immobiliari), mentre per l’Ecobonus del 65% e del 50% l’importo massimo è di 30000€ per unità immobiliare.
È inoltre possibile prevedere la sostituzione della caldaia condominiale con impianti centralizzati che siano a condensazione, ibridi, geotermici o a pompa di calore di almeno di classe energetica A con scadenza dei lavori entro il 31 dicembre 2023.