Sui documenti necessari all’ottenimento delle agevolazioni previste si è generata, tra fine 2021 e inizio 2022, una grande confusione. Per arginare l’elevato numero di abusi che sono stati riscontrati in associazione al Superbonus del 110% il Governo ha introdotto l’obbligo di produrre il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. L’obbligo, però, si configura solo in alcuni casi e per alcuni lavori ed è quindi doveroso fare chiarezza su questo fondamentale argomento.
Cosa troverai in questo articolo:
Cosa sono il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese
Prima di capire quando e chi ha l’obbligo di richiederli è utile precisare cosa sono questi documenti previsti per l’accesso ai bonus edilizi. Il visto di conformità è un documento che attesta che il richiedente è in regola con le norme tributarie. Questo visto può essere prodotto dagli iscritti all’albo dei commercialisti, gli iscritti nel registro dei revisori legali e i responsabili dei CAF predisponendo la dichiarazione fiscale e attestando di aver eseguito i controlli previsti.
L’asseverazione di congruità delle spese è un documento tecnico che attesta che per il lavoro oggetto del bonus edilizio sussistono tutti i requisiti tecnici previsti dalla legge. Anche questo è un documento che può essere redatto e rilasciato solamente da geometri, architetti o ingegneri abilitati.
Quando sono necessari il visto di conformità e l’asseverazione
Tramite Comunicato stampa del 28 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuno chiarimenti (FAQ aggiornate poi a maggio 2022) in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi.
Il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese non sono mai richiesti per i lavori in edilizia libera e per quelli che hanno un importo complessivo (quindi anche se gli interventi singoli hanno un importo minore il limite viene calcolato sulla somma di quelli portati in detrazione) inferiore a 10000€.
Questi documenti, il cui costo può essere portato in detrazione, vanno invece prodotti per qualsiasi intervento del Bonus facciate (anche di importo inferiore a 10000€), per tutti quelli del Superbonus e, quindi, per quelli di importo superiore a 10000€.
L’ultima precisazione riguarda le tempistiche. Le nuove norme sono entrate in vigore il 1 gennaio 2022. Questo significa che tutti i lavori di importo superiore a 10000€ iniziati prima di questa data non sono soggetti alla presentazione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese.
Il visto di conformità e l’asseverazione per le aziende
Le agevolazioni previste dagli Ecobonus si configurano o nella forma della cessione del credito (e dello sconto in fattura) o come detrazione dalle tasse. Gli Ecobonus possono essere richiesti sia dalle persone fisiche che dalle società, gli enti pubblici e privati residenti in Italia. Per le persone fisiche la detrazione fiscale si applica all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) che è un’imposta proporzionata al reddito, mentre per le società si applica all’IRES (Imposta sui Redditi delle Società) e ha un’aliquota fissa pari al 24%.