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L’ultimo capitolo del nostro Ecobonus FAQ riguarda la possibilità di ottenere l’agevolazione fiscale per l’installazione di un impianto solare fotovoltaico. Dopo aver visto possibilità e condizioni per i condizionatori dell’aria e la sostituzione delle caldaie, è importante affrontare la questione delle detrazione fiscale previste dal Superbonus per gli impianti fotovoltaici.
Cosa troverai in questo articolo:
Così come specificato dalla guida dell’Agenzia delle Entrate, l’installazione di impianti solari fotovoltaici riguarda esclusivamente quelli “connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n. 412/1993” e per i “sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi”.
L’Agenzia delle Entrate specifica che la detrazione fiscale per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico è subordinata all’esecuzione di uno degli interventi trainanti “di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici” propri di questo Ecobonus. L’altra condizione riguarda la “cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003), dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche)”
La detrazione si calcola per un “ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare”. Questo limite è invece ridotto a 1600€ per ogni Kw solamente nel caso in cui contestualmente venga eseguita una nuova costruzione, una ristrutturazione urbanistica o una ristrutturazione edilizia. Invece per la parte di potenza eccedente i 20Kw la detrazione diventa ordinaria così come “prevista dal Tuir11, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all’intero impianto”.
L’Ecobonus vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto dell’agevolazione, purché tale lavoro venga eseguito insieme a uno di quelli per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l’isolamento termico o la riduzione del rischio sismico.
Il Superbonus vale per le prime case, le unità unifamiliari e bifamiliari (purché con accesso indipendente) e le villette, con esclusione degli edifici di lusso. Rientrano in questa categoria le abitazioni signorili (categoria catastale A/1), le abitazioni all’interno di ville (A/8) e i palazzi storici, i castelli e gli edifici di valore artistico (A/9).
A specifica domanda posta come esempio nella guida dell’Agenzia delle Entrate, è possibile ottenere la detrazione del 110% per l’installazione di un impianto fotovoltaico su una singola unità immobiliare all’interno di un condominio, a condizione che questo abbia eseguito uno degli interventi trainanti dell’Ecobonus. È inoltre doveroso sottolineare come sia obbligatorio che gli interventi complessivi portino a un “miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio”.
Per accedere all’Ecobonus del 110% sull’installazione di un impianto fotovoltaico così come previsto dalla normativa, è necessario che le spese siano sostenute entro il 31 dicembre 2021.
No, non è possibile. Questa detrazione, infatti, “non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione (di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 28/2011) e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014”.
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