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Ecobonus 110% per villette e seconde case

Ecobonus 110% per villette e seconde case: cosa fare

5 anni fa
Altieri Service
Casa

Il terzo appuntamento del nostro “Ecobonus FAQ” si concentra oggi sulla possibilità di estendere la detrazione fiscale del 110% anche sui lavori sulle villette e sulle seconde case. Un’opportunità che fa gola a molti che vorrebbero cogliere l’occasione per ristrutturare anche le proprietà oltre la prima casa. Come negli altri casi vediamo di comprendere qual è la normativa vigente e quali le condizioni per poter accedere all’agevolazione fiscale.

Cosa troverai in questo articolo:

    • L’Ecobonus 110% vale anche per le seconde case?
    • L’Ecobonus 110% vale anche per le seconde case all’interno di un condominio?
    • Per le seconde case bifamiliari è previsto l’Ecobonus del 110%?
  • Le condizioni per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari

L’Ecobonus 110% vale anche per le seconde case?

Sì. Nonostante inizialmente questa possibilità non fosse stata prevista, il Governo ha esteso l’incentivo fiscale dell’Ecobonus del 110% anche alle per le seconde case. Rientrano in questa categoria anche le villette a schiera, purché non siano accatastati come dimore di lusso. Ovvero non devono avere una classificazione A1, A8 o A9).

L’Ecobonus 110% vale anche per le seconde case all’interno di un condominio?

Anche in questo caso la risposta è positiva. Bisogna però prestare attenzione alla limitazione posta in atto per quel che riguarda l’estensione dell’Ecobonus. L’incentivo fiscale, infatti, potrò essere richiesto solo per un massimo di due unità immobiliari per lo stesso intestatario. L’articolo 119, comma 10, dice espressamente che l’agevolazione fiscale riguarda anche “per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”.

Per le seconde case bifamiliari è previsto l’Ecobonus del 110%?

Per questo tipo di domanda risponde chiaramente la guida dell’Agenzia delle Entrate realizzata appositamente per il Superbonus, all’interno della quale si legge che questa agevolazione spetta per “interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”. Inoltre si precisa che la detrazione è per “un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare”. Questa agevolazione vale anche per le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto che viene sostituito.

Le condizioni per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari

Una particolare attenzione quando si parla dell’Ecobonus del 110% è quello della distinzione tra unità unifamiliare, bifamiliare e plurifamiliare. La guida dell’Agenzia delle Entrate specifica che l’agevolazione riguarda “gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno”. Subito dopo si ribadisce il limite massimo di due unità immobiliari sulle quali applicare l’Ecobonus, ma che tale limitazione “non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici”.

È fondamentale distinguere e fare chiarezza per non cadere in equivoci che possono portare all’invalidità dell’Ecobonus. Anche per quel che riguarda il noto miglioramento di, almeno, due classi energetiche, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’edificio cui si fa riferimento è sia quello unifamiliare che le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, purché questi ultimi siano indipendenti e che “dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, o, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta”.

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