In queste settimane si sente spesso parlare dell’Ecobonus del 110%, indicando i vantaggi sia dal punto di vista fiscale che tecnico di quest’agevolazione introdotta nel Decreto Rilancio. Per comprenderne le reali potenzialità ed evitare errori di valutazione è necessario fare chiarezza. Trattandosi di un argomento molto complesso e articolato lo affronteremo sotto diversi punti di vista. Il primo aspetto che vogliamo sottolineare è quello relativo ai lavori che rientrano nell’Ecobonus del 110%.
Cosa troverai in questo articolo:
L’importanza delle parole
Per comprendere un incentivo fiscale è fondamentale comprendere pienamente il significato dei termini che il legislatore ha impiegato. Significato che non è quello comune, ma ha precisi limiti e caratteristiche. Nello specifico è utile approfondire cosa la legge intende per edificio e edifici unifamiliari. Questa puntualizzazione non è fine a sé stessa, ma è indispensabile per comprendere quali lavori sono oggetto dell’agevolazione fiscale prevista dall’Ecobonus del 110%. Ma andiamo con ordine.
Propriamente per edificio, come indicato nell’articolo 2 del Decreto Legislativo 192 del 2005, per edificio è da intendersi sia un edificio intero che parti di esso, purché queste ultime siano stato progettate o ristrutturate allo scopo di essere impiegate come unità immobiliari autonome. Per quel che riguarda le unità unifamiliari, il comma 10 del Decreto Rilancio chiarisce come gli incentivi dell’ecobonus “non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”.
Questo significa che sono esclusi tutti i lavori eseguiti sulle seconde case.
Quali immobili possono essere ristrutturati
Poste le premesse necessarie per comprendere la terminologia utilizzata dal legislatore possiamo riassumere che, per ottenere gli incentivi previsti dall’Ecobonus del 110%, bisogna eseguire i lavori su:
- edifici;
- parti comuni di edifici;
- edifici unifamiliari.
Ma quali sono questi lavori che è possibile eseguire? Vediamolo insieme
I lavori che rientrano direttamente nell’Ecobonus del 110% sono quelli di:
- miglioramento dell’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a condensazione centralizzati, ibridi, geotermici o a pompe di calore ed eventualmente associati a impianti fotovoltaici;
Nello specifico, facendo riferimento alla classificazione degli immobili che abbiamo visto precedentemente è stato stabilito che:
- per gli EDIFICI – il miglioramento dell’isolamento termico riguarda le superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio per almeno il 25% della superficie lorda disperdente. Il tetto massimo di spesa: 60000€;
- per le PARTI COMUNI DI EDIFICI – si parla di sostituzione e non di integrazione degli impianti di climatizzazione già esistenti con nuovi impianti centralizzati (di riscaldamento, raffrescamento o per la fornitura di acqua calda sanitaria). Tetto massimo di spesa: 30000€;
- per gli EDIFICI UNIFAMILIARI – rientrano i lavori di sostituzione (e non integrazione) degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti con impianti di riscaldamento, raffrescamento o per la fornitura di acqua calda sanitaria. Tetto massimo di spesa: 30000€.
Tutto qui? Non proprio, infatti l’Ecobonus del 100% prevede anche un’ulteriore possibilità di ampliare i lavori oggetto dell’agevolazione fiscale.
I lavori di miglioramento dell’efficienza energetica
La particolarità dell’Ecobonus del 110% – ed è l’aspetto che rende quest’agevolazione particolarmente ghiotta – è che può funzionare come calamita per altri lavori. Ovvero i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica. Questi lavori sono:
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- installazione sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici;
- installazione infrastrutture di ricarica veicoli elettrici;
- interventi presenti negli altri Ecobonus.
Uno o più di questi lavori, se eseguiti insieme a uno degli interventi principali oggetto dell’Ecobonus, ottengono la detrazione fiscale del 110% da ripartire in cinque anni. Per quel che riguarda il miglioramento dell’efficienza energetica è obbligatorio che ci sia un aumento di almeno due classi energetiche. Per certificare tale miglioramento bisogna effettuare un’APE (Attestato di Prestazione Energetica) sia prima dell’inizio dei lavori che al termine, in modo da dimostrare come il lavoro svolto abbia realmente aumentato l’efficienza energetica di quell’edificio. Nel caso in cui non fosse possibile migliorare di due classi energetiche è sufficiente raggiungere quella più alta per maturare i requisiti per l’agevolazione fiscale.
Gli interventi sugli impianti di condizionamento
A conclusione è utile spendere qualche parola sugli impianti di climatizzazione invernale oggetto dei cosiddetti Ecobonus del 65% e del 50%. Rientrano nelle detrazioni del 65%:
- la sostituzione della caldaia a condensazione in classe A;
- l’installazione delle valvole termostatiche;
- l’installazione di sistemi evoluti di termoregolazione;
- la sostituzione dell’impianto esistente con uno a pompa di calore;
- installazione generatori di aria calda a condensazione;
- installazione di dispositivi multimediali di climatizzazione, produzione acqua calda e controllo remoto dell’impianto.
Fanno parte della detrazione al 50%, invece, i lavori di:
- sostituzione caldaie a biomassa;
- sostituzione dell’impianto esistente con una caldaia a condensazione in classe A.
Per informazioni, chiarimenti e richiedere un preventivo, puoi contattare i nostri uffici per individuare la soluzione migliore per la tua abitazione.
1 Commento. Nuovo commento
e per la sostituzione di serramenti per migliorare il risparmio energetico?