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I controlli degli enti provinciali sulle apparecchiature a gas

I controlli degli enti provinciali sulle apparecchiature a gas

3 anni fa
Altieri Service
Riscaldamento

Come abbiamo avuto modo di ricordare parlando del nuovo Catasto Termico Regionale, le provincie, a partire dal 1 gennaio 2018, hanno la competenza nel controllo degli impianti e di eseguire le opportune verifiche per stabilire la qualità del servizio della certificazione energetica. Tali controlli, quindi, si applicano anche alle apparecchiature a gas.

Cosa troverai in questo articolo:

  • Cosa prevede la legge regionale
  • Manutenzione e bollino
  • Le sanzioni

Cosa prevede la legge regionale

A normare i controlli sulle apparecchiature a gas per l’Abruzzo è la Legge Regionale 17 del 25/06/2007 (L.R. 25 giugno 2007) “Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici” (con relative disposizioni correttive ed integrative. Per quel che riguarda i controlli di manutenzione sugli impianti e le apparecchiature a gas, la legge definisce che le ispezioni sugli impianti sono: “gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dalle Autorità competenti, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e manutenuti nel rispetto delle norme vigenti” (Art. 2. 1 comma h) e che le “autorità competenti: sono i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio” (Art. 2. 1 comma i).

Manutenzione e bollino

Per comprendere il tipo di controlli che per legge bisogna eseguire sulle apparecchiature a gas, e la loro periodicità, bisogna distinguere tra manutenzione e bollino. La prima riguarda l’insieme delle operazioni atte a mantenere durature le prestazioni delle apparecchiature a gas, sia in termini di funzionalità e sicurezza che di gestione e riduzione dei consumi energetici. Il bollino, invece, chiamato anche “controllo dell’efficienza energetica” (o “prova dei fumi”), è il controllo sull’efficienza energetica dell’impianto.

La frequenza della manutenzione delle apparecchiature a gas è stabilita da chi ha prodotto l’apparecchiatura stessa, mentre per quel che concerne il bollino è l’Autorità competente (lo Stato o le Regioni nel caso avessero legiferato in materia).

Per la manutenzione, generalmente prevista con cadenza annuale, si deve fare riferimento al libretto d’uso e manutenzione della propria apparecchiatura a gas (cercando nell’apposito paragrafo interno). Nel caso del controllo dell’efficienza energetica (bollino) per l’Abruzzo è stabilito che: “gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici, con cadenza almeno biennale per quelli di potenza inferiore a 35 kW e con cadenza annuale per quelli di potenza uguale o superiore a 35 kW con oneri a carico degli utenti” (Art 5. 1)

Va ricordato che tali controlli possono essere eseguiti solamente da un tecnico specializzato e abilitato, che potrà rilasciare le apposite certificazioni e comunicare al Comune o alla Provincia di competenza l’esito di tale intervento di controllo e manutenzione.

Le sanzioni

A seguito dei controlli degli enti provinciali sulle apparecchiature a gas, possono essere comminate due diverse tipologie di sanzioni: quelle relative agli operatori incaricati di eseguire detti controlli e quelle relative ai responsabili dell’esercizio degli impianti. Nel primo caso, qualora gli operatori non eseguissero i controlli a regola d’arte o omettessero la comunicazione dei dovuti adempimenti, è prevista una “sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.000,00 (mille) e non superiore ad € 6.000,00 (seimila)” (Art 6. 1). Per i responsabili dell’esercizio degli impianti, che non provvedano all’esecuzione dei relativi controlli, le sanzioni amministrative vanno “da € 500,00(cinquecento) ad € 3.000,00(tremila)” (Art 6. 3).

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