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decreto F-gas 146/2018

Le novità del decreto F-gas 146/2018 sui gas fluorurati

7 anni fa
Altieri Service
Condizionamento

Una delle principali novità del 2019 (entrata in vigore il 24 gennaio abrogando i precedenti regolamenti del 2006 e del 2012), che riguarda il settore degli impianti di condizionamento (e non solo) è quella relativa al nuovo decreto F-gas 146/2018. Scopriamo di cosa si tratta e cosa cambia per gli installatori e i manutentori che operano con i gas fluorurati a effetto serra.

Cosa troverai in questo articolo:

  • Le novità nella gestione dei gas fluorurati: i gas ad effetto serra
  • Cosa cambia
  • La Banca Dati del Registro Nazionale
  • La Scrivania Telematica

Le novità nella gestione dei gas fluorurati: i gas ad effetto serra

I cosiddetti gas fluorurati sono delle sostanze chimiche di tipo artificiale che vengono impiegate a vario scopo in diversi settori. Si trovano, ad esempio, gas fluorurati negli impianti di condizionamento dell’aria e in quelli di refrigerazione, ma anche nell’elettronica, nell’industria farmaceutica e in quella cosmetica, così come in quella della sicurezza per la realizzazione di sistemi antincendio (estintori, impianti fissi, eccetera).

Il nuovo decreto F-gas si occupa di regolamentare l’utilizzo, il contenimento, il recupero e lo smaltimento dei gas fluorurati e stabilisce nuove condizioni per l’introduzione nel commercio di apparecchiature e prodotti che contengono questo tipo di gas ad effetto serra.

Cosa cambia

Sono diverse le novità introdotte dal decreto F-gas 146/2018 che ha l’obiettivo di monitorare e tracciare l’utilizzo dei gas fluorurati a effetto sera e di tutti gli impianti che li contengono. Tra queste novità ricordiamo le principali:

  • ampliamento dei soggetti coinvolti nell’obbligo di certificazione;
  • istituzione di un’apposita Banca Dati;
  • cancellazione automatica dei soggetti certificati che non si adeguano alle nuove norme.

Con il decreto F-gas 146/2018 hanno l’obbligo di presentare la relativa certificazione sull’uso dei gas fluorurati anche chi si occupa di attività di assistenza e di smantellamento degli impianti. In quest’ottica è bene segnalare come le imprese e le persone fisiche che hanno una certificazione valida prima dell’entrata in vigore del decreto F-gas 146/2018 potranno continuare ad operare fino alla scadenza naturale di tali certificazioni. Per le imprese e le persone fisiche che entro 8 mesi non otterranno la nuova certificazione, verranno automaticamente cancellati dal Registro Telematico Nazionale.

La Banca Dati del Registro Nazionale

L’altra grande novità del decreto F-gas 146/2018 è la costituzione della Banca Dati per la comunicazione dell’utilizzo dei gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature e impianti che contengono questi gas. Questa banca dati è coordinata dalle camere di commercio competenti e la via telematica sarà l’unico strumento con il quale inviare tale documentazione.

Per quel che riguarda le comunicazioni alla Banca Dati del Registro Nazionale, ci sono alcune differenze sulle tempistiche. L’obbligo di adeguamento scatta dal 24/07/2019 per le società che forniscono i gas fluorurati e per quelle che distribuiscono apparecchiature contenenti f-gas ed ermeticamente non sigillate. Nel primo caso la società dovrà comunicare la quantità di gas venduto, la tipologia e i dati delle società acquirenti. Nel secondo caso, invece, dovranno essere comunicate sia il tipo di apparecchiatura fornita che i dati dell’acquirente.

La comunicazione al registro f gas diverrà obbligatoria, invece, dal 24/09/2019 per le imprese e i soggetti certificati che si occuperanno di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenente f-gas. Tale obbligo è rivolto a chi opera con gli impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento dell’aria, con le pompe di calore, con i sistemi fissi di protezione antincendio, con i commutatori elettrici e, ancora, con le celle frigorifere dei rimorchi e degli autocarri. La comunicazione alla banca dati dovrà avvenire entro 30 giorni dall’installazione, manutenzione, riparazione o smantellamento di tali impianti.

La Scrivania Telematica

Per la compilazione delle pratiche e l’invio della relativa documentazione alla Banca Dati è attiva la Scrivania Telematica Persone Imprese del Registro Nazionale Gas Fluorurati. Come si legge nella pagina introduttiva della scrivania telematica: “Le persone fisiche e le imprese che svolgono attività di installazione, recupero, manutenzione e smantellamento su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, nonché attività di controllo e recupero dei gas fluorurati devono iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale. Il Registro telematico nazionale è gestito dalle Camere di commercio competenti. L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via telematica utilizzando la procedura realizzata dalle Camere di commercio accessibile dal sito www.fgas.it.”

Scopriamo le novità del decreto F-gas 146/2018, entrate in vigore da gennaio 2019 per installatori e manutentori di impianti contenenti gas fluorurati, con un appuntamento organizzato da Cna Abruzzo per il 9 aprile ore 17.30 presso la sede in via Ciglia a Pescara, Sara’ presente il coordinatore Nazionale Cna Impianti Guido Pesaro.

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