BISOGNO DI AIUTO?
Siamo sempre a tua disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di assistenza. Contattataci compilando il form di contatto qui sotto.
La manutenzione della caldaia è un obbligo di legge. Nonostante questo c’è intorno all’argomento ancora molta incertezza e una serie di dubbi che necessitano di essere chiariti. L’obiettivo di Altieri Service, infatti, è anche quello di riportare notizie aggiornate e puntuali sul settore del condizionamento e la materia dell’obbligo della manutenzione della caldaia è uno dei più importanti.
Questo perché l’obbligo di manutenzione dell’impianto termico pone delle responsabilità, sia per il proprietario dell’impianto (o colui che ne usufruisce vivendo in quell’abitazione) che per il professionista o la ditta che esegue l’intervento. Vediamo quindi di comprendere quali sono i riferimenti normativi e cosa c’è davvero da sapere per essere a norma.
Cosa troverai in questo articolo:
La norma centrale di riferimento che regolamenta l’obbligo della manutenzione della caldaia è il Decreto del Presidente della Repubblica 74 del 16 aprile 2013. Questa legge all’articolo 1 definisce “i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione”.
L’altro riferimento normativo è il Decreto del 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina i “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”. Questo decreto, quindi, è in attuazione delle disposizioni del DPR 74/2013 di cui abbiamo parlato in precedenza. Vediamo cosa prevedono.
Il DPR 74/2013 si compone di 13 articoli e tre allegati di cui i più importanti relativi all’obbligo della manutenzione della caldaia sono:
Per rispondere ai dubbi persistenti in materia e offrire una risposta chiara ed esaustiva sugli obblighi previsti per la manutenzione della caldaia e le responsabilità a carico di proprietari e manutentori è doveroso prendere in considerazione gli articoli 6, 7, 11 e l’Allegato A. Vediamo brevemente cosa dicono.
L’obbligo di manutenzione, come si legge all’articolo 6, è a carico del responsabile dell’impianto. Egli è, quindi, il proprietario dell’impianto o il locatario dell’immobile nel quale è installato. La responsabilità può essere delegata a terzi, ma non nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore non è installato in un locale a parte esclusivamente dedicato.
L’articolo 7 stabilisce che le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico siano svolte esclusivamente da ditte abilitate (che sono quelle in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del MISE 37 del 22 gennaio 2008). Inoltre si precisa che la periodicità dei controlli va eseguite conformemente a quanto previsto nelle “istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione” fornite al momento dell’installazione dell’impianto. Laddove queste non fossero disponibili si fa riferimento a quanto previsto dal fabbricante dell’impianto per quello specifico modello.
Nell’articolo 11 sono indicate le sanzioni previste a carico del proprietario, del conduttore, dell’amministratore di condominio e terzo responsabile in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti per la manutenzione della caldaia. La sanzione amministrativa va dai 500€ ai 3000€, mentre per l’operatore incaricato di eseguire la manutenzione la sanzione va dai 1000€ ai 6000€.
L’Allegato A del DPR 74/2013 stabilisce la frequenza con cui effettuare i controlli sugli impianti di climatizzazione invernale con una potenza utile maggiore di 10kW. Queste le tempistiche:
Sintetizzando, quindi, l’obbligo di eseguire la manutenzione è a carico del proprietario di casa (o dell’inquilino o dell’amministratore di condominio in caso di impianto centralizzato) che deve rivolgersi esclusivamente a ditte autorizzate che deve effettuarla secondo le scadenze stabilite per evitare le sanzioni previste. Sanzioni che sono a carico anche dell’operatore nel caso in cui non svolgesse le operazioni in maniera conforme alla legge.
Avendo competenza per farlo la Regione Abruzzo ha emanato un’apposita normativa, la Legge Regionale 18 del 4 luglio 2015 recante per titolo Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici. A proposito della periodicità dei controlli di efficienza energetica si stabilisce che questi vengano svolti con cadenza biennale (e non quadriennale) per gli impianti alimentati a gas con potenza termica inferiore a 35Kw.
L’articolo 7 del DPR 74/2013 prevede che durante la manutenzione il tecnico che esegue l’intervento rilascio al responsabile dell’impianto alcuni documenti. Per attuare questa disposizione il MISE ha pubblicato il Decreto del 10 febbraio 2014 nel quale si definiscono i modelli del Libretto di impianto e del Rapporto di controllo di efficienza energetica, ovvero la documentazione che va rilasciata al termine della manutenzione.
Negli allegati del Decreto sono riportati i modelli dei rapporti di efficienza energetica che vengono utilizzati come rapporti di controllo tecnico e manutenzione dell’impianto. In questi rapporti il tecnico che esegue la manutenzione deve indicare le operazioni di cui quell’impianto necessita per garantirne la sicurezza. Queste operazioni si dividono in raccomandazioni e prescrizioni e viene indicata anche la relativa frequenza.
Sempre l’articolo 7 del DPR 74/2013 disciplina l’obbligo di dotare gli impianti termici per la climatizzazione o la produzione di acqua calda sanitaria di un Libretto di impianto per la climatizzazione. Il modello di questo libretto è quello previsto nel Decreto Ministeriale 10/02/2014 che comprende anche gli impianti di condizionamento e sostituisce i precedenti libretto di centrale e libretto di impianto. Il rilascio, la compilazione e l’aggiornamento del libretto sono sempre a carico del tecnico abilitato.
Per ulteriori chiarimenti e situazioni specifiche i nostri consulenti sono a completa disposizione ed è possibile contattarci ai numeri di telefono 0873364696 (per la sede di Vasto) e 0859218078 (per la sede di Pescara) oppure scriverci al numero WhatsApp 3492825063 o all’indirizzo mail: commerciale@altieriservice.it
Siamo sempre a tua disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di assistenza. Contattataci compilando il form di contatto qui sotto.
