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Obbligo della manutenzione della caldaia

Obbligo della manutenzione della caldaia: leggi e normative

3 anni fa
Altieri Service
Manutenzione

La manutenzione della caldaia è un obbligo di legge. Nonostante questo c’è intorno all’argomento ancora molta incertezza e una serie di dubbi che necessitano di essere chiariti. L’obiettivo di Altieri Service, infatti, è anche quello di riportare notizie aggiornate e puntuali sul settore del condizionamento e la materia dell’obbligo della manutenzione della caldaia è uno dei più importanti.

Questo perché l’obbligo di manutenzione dell’impianto termico pone delle responsabilità, sia per il proprietario dell’impianto (o colui che ne usufruisce vivendo in quell’abitazione) che per il professionista o la ditta che esegue l’intervento. Vediamo quindi di comprendere quali sono i riferimenti normativi e cosa c’è davvero da sapere per essere a norma.

Cosa troverai in questo articolo:

  • La legge che dispone l’obbligo di manutenzione della caldaia
    • DPR 74/2013
      • Chi ha l’obbligo della manutenzione della caldaia
      • Cosa prevede la manutenzione della caldaia
      • Quali sono le sanzioni previste
      • La periodicità dei controlli di efficienza energetica
        • La Legge Regionale abruzzese
    • Decreto MISE 10 febbraio 2014
      • Il libretto di impianto

La legge che dispone l’obbligo di manutenzione della caldaia

La norma centrale di riferimento che regolamenta l’obbligo della manutenzione della caldaia è il Decreto del Presidente della Repubblica 74 del 16 aprile 2013. Questa legge all’articolo 1 definisce “i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione”.

L’altro riferimento normativo è il Decreto del 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina i “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”. Questo decreto, quindi, è in attuazione delle disposizioni del DPR 74/2013 di cui abbiamo parlato in precedenza. Vediamo cosa prevedono.

DPR 74/2013

Il DPR 74/2013 si compone di 13 articoli e tre allegati di cui i più importanti relativi all’obbligo della manutenzione della caldaia sono:

  • Valori massimi della temperatura ambiente (articolo 3);
  • Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale (articolo 4);
  • Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici (articolo 5);
  • Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva (articolo 6);
  • Controllo e manutenzione degli impianti termici (articolo 7);
  • Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici (articolo 8);
  • Ispezioni sugli impianti termici (articolo 9);
  • Competenze delle Regioni e delle Province autonome (articolo 10);
  • Sanzioni (articolo 11);
  • Allegato A (Periodicità dei controlli di efficienza energetica).

Per rispondere ai dubbi persistenti in materia e offrire una risposta chiara ed esaustiva sugli obblighi previsti per la manutenzione della caldaia e le responsabilità a carico di proprietari e manutentori è doveroso prendere in considerazione gli articoli 6, 7, 11 e l’Allegato A. Vediamo brevemente cosa dicono.

Chi ha l’obbligo della manutenzione della caldaia

L’obbligo di manutenzione, come si legge all’articolo 6, è a carico del responsabile dell’impianto. Egli è, quindi, il proprietario dell’impianto o il locatario dell’immobile nel quale è installato. La responsabilità può essere delegata a terzi, ma non nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore non è installato in un locale a parte esclusivamente dedicato.

Cosa prevede la manutenzione della caldaia

L’articolo 7 stabilisce che le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico siano svolte esclusivamente da ditte abilitate (che sono quelle in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del MISE 37 del 22 gennaio 2008). Inoltre si precisa che la periodicità dei controlli va eseguite conformemente a quanto previsto nelle “istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione” fornite al momento dell’installazione dell’impianto. Laddove queste non fossero disponibili si fa riferimento a quanto previsto dal fabbricante dell’impianto per quello specifico modello.

Quali sono le sanzioni previste

Nell’articolo 11 sono indicate le sanzioni previste a carico del proprietario, del conduttore, dell’amministratore di condominio e terzo responsabile in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti per la manutenzione della caldaia. La sanzione amministrativa va dai 500€ ai 3000€, mentre per l’operatore incaricato di eseguire la manutenzione la sanzione va dai 1000€ ai 6000€.

La periodicità dei controlli di efficienza energetica

L’Allegato A del DPR 74/2013 stabilisce la frequenza con cui effettuare i controlli sugli impianti di climatizzazione invernale con una potenza utile maggiore di 10kW. Queste le tempistiche:

  • Impianti a combustibile solido o liquido con potenza termica tra 10 e 100kW – 2 anni;
  • Impianti a combustibile solido o liquido con potenza termica maggiore o uguale a 100Kw – 1 anno;
  • Impianti a gas, metano o GPL con potenza termica tra 10 e 100kW – 4 anni;
  • Impianti a gas, metano o GPL con potenza termica maggiore o uguale a 100kW – 2 anni.

Sintetizzando, quindi, l’obbligo di eseguire la manutenzione è a carico del proprietario di casa (o dell’inquilino o dell’amministratore di condominio in caso di impianto centralizzato) che deve rivolgersi esclusivamente a ditte autorizzate che deve effettuarla secondo le scadenze stabilite per evitare le sanzioni previste. Sanzioni che sono a carico anche dell’operatore nel caso in cui non svolgesse le operazioni in maniera conforme alla legge.

La Legge Regionale abruzzese

Avendo competenza per farlo la Regione Abruzzo ha emanato un’apposita normativa, la Legge Regionale 18 del 4 luglio 2015 recante per titolo Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici. A proposito della periodicità dei controlli di efficienza energetica si stabilisce che questi vengano svolti con cadenza biennale (e non quadriennale) per gli impianti alimentati a gas con potenza termica inferiore a 35Kw.

Decreto MISE 10 febbraio 2014

L’articolo 7 del DPR 74/2013 prevede che durante la manutenzione il tecnico che esegue l’intervento rilascio al responsabile dell’impianto alcuni documenti. Per attuare questa disposizione il MISE ha pubblicato il Decreto del 10 febbraio 2014 nel quale si definiscono i modelli del Libretto di impianto e del Rapporto di controllo di efficienza energetica, ovvero la documentazione che va rilasciata al termine della manutenzione.

Negli allegati del Decreto sono riportati i modelli dei rapporti di efficienza energetica che vengono utilizzati come rapporti di controllo tecnico e manutenzione dell’impianto. In questi rapporti il tecnico che esegue la manutenzione deve indicare le operazioni di cui quell’impianto necessita per garantirne la sicurezza. Queste operazioni si dividono in raccomandazioni e prescrizioni e viene indicata anche la relativa frequenza.

Il libretto di impianto

Sempre l’articolo 7 del DPR 74/2013 disciplina l’obbligo di dotare gli impianti termici per la climatizzazione o la produzione di acqua calda sanitaria di un Libretto di impianto per la climatizzazione. Il modello di questo libretto è quello previsto nel Decreto Ministeriale 10/02/2014 che comprende anche gli impianti di condizionamento e sostituisce i precedenti libretto di centrale e libretto di impianto. Il rilascio, la compilazione e l’aggiornamento del libretto sono sempre a carico del tecnico abilitato.

Per ulteriori chiarimenti e situazioni specifiche i nostri consulenti sono a completa disposizione ed è possibile contattarci ai numeri di telefono 0873364696 (per la sede di Vasto) e 0859218078 (per la sede di Pescara) oppure scriverci al numero WhatsApp 3492825063 o all’indirizzo mail: commerciale@altieriservice.it

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