Quando si parla dell’installazione, ma soprattutto della manutenzione, degli impianti di riscaldamento, si fa sempre riferimento al rilascio della documentazione. Ma nello specifico cosa si intende con questa espressione? Quali sono i documenti che vengono rilasciati? Chi li deve rilasciare? Come funziona la loro gestione? Domande cui è fondamentale rispondere anche considerando l’obbligo che questa procedura ha in termini di legge.
Cosa troverai in questo articolo:
Cosa dice la legge
Partiamo proprio dalla normativa vigente che fa anche da spartiacque tra prima e dopo la sua promulgazione e che crea dei distinguo importanti da fare in materia di rilascio della documentazione. La legge in questione è il Decreto Ministeriale 37/08 del 27 marzo 2008 che abroga la precedente normativa (la cosiddetta Legge 46/90) che introduce diverse novità, anche per quel che riguarda il rilascio della documentazione.
I documenti obbligatori
Sono fondamentalmente due i documenti che devono essere in possesso del proprietario della caldaia per considerare a norma l’impianto di riscaldamento. I documenti in questione sono:
- Dichiarazione di conformità/Dichiarazione di Rispondenza (DIRI);
- Libretto di Climatizzazione.
Come anticipato possono verificarsi diversi casi in base alla data d’installazione della caldaia, se prima o dopo l’entrata in vigore della Legge 46/90 che è stata poi sostituita dal DM 37/08 che è quello attualmente in vigore.
La situazione degli impianti esistenti
Alla luce di quanto detto si possono verificare diverse situazioni. Ovvero quella di impianti di riscaldamento realizzati e installati prima del 13 marzo 1990, ovvero prima dell’entrata in vigore della Legge 46/90, e impianti realizzati e installati dopo quella data. Nel caso di impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008, invece, valgono le indicazioni presenti nel Decreto Ministeriale 37/08. Vediamo nel dettaglio come si riflette questa articolata distinzione nella gestione del rilascio dell’apposita documentazione.
La gestione dei documenti
Dichiarazione di conformità o Dichiarazione di Rispondenza (DIRI)
Questo documento, noto con l’acronimo DICO, attesta che l’impianto di riscaldamento è stato costruito in maniera conforme alle norme di legge. Dal 2008 è stata aggiunta la DIRI, la Dichiarazione di Rispondenza che ha lo stesso scopo di attestare la conformità dell’impianto. A oggi, quindi, gli impianti di riscaldamento costruiti prima del 13 marzo 1990 non hanno l’obbligo di presentare la certificazione, mentre esso è obbligatorio per quelli costruiti dopo quella data. Tra le modifiche della normativa apportate dal DM 37/08 vi è anche quella di criteri più esigenti che richiedono l’obbligatorietà (e non più la presunzione) che quell’impianto è stato costruito e installato a Regola d’Arte.
Può accadere che questo documento non sia più disponibile e, essendo obbligatorio, è necessario richiederlo. La richiesta può essere inoltrata direttamente all’azienda che ha eseguito i lavori o, in caso questo non fosse possibile, direttamente al Comune che conserva tali atti (sempre che gli siano stati consegnati correttamente). In alternativa è possibile richiedere una certificazione sostitutiva (dal 2008 è la DIRI). Tale certificazione può essere rilasciata da un progettista iscritto all’Albo. Va altresì detto che, com’è facilmente intuibile, il più delle volte la DIRI non può essere rilasciata perché, anche in virtù dell’anzianità dell’impianto, non sussistono le condizioni di conformità. In questo caso può essere prevista una DIRI parziale alla quale viene allegata un progetto di adeguamento.
Il libretto di climatizzazione.
L’altro documento obbligatorio è il libretto di climatizzazione. Parliamo di un documento di recente introduzione (Decreto 74/2013) che ha lo scopo di raccogliere tutti i documenti rilasciati a seguito dei controlli di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dalla legge. In esso ci sono tutti i prodotti termici che fanno parte dell’abitazione/ azienda.
Come funziona il rilascio della documentazione
Come abbiamo potuto appurare il rilascio della documentazione si articola su almeno due binari: quello della costruzione e installazione e quello della manutenzione. Tali binari procedono parallelamente e non può essercene uno senza l’altro. La modifica della normativa in materia si è resa necessaria per arginare gli abusi e regolarizzare un settore strategico e fondamentale sia dal punto di vista energetico che della riduzione dell’inquinamento ambientale. È quindi evidente che il rilascio di tutta la documentazione debba avvenire esclusivamente da tecnici abilitati a farlo, pena la nullità di quegli atti e l’impossibilità di avere un impianto a norma.