0873 364696
commerciale@altieriservice.it
  • Home
  • Chi Siamo
    • L’ Azienda
    • Il team
    • Sistema Qualità
    • Premi e riconoscimenti
  • Servizi
    • Riscaldamento
      • Caldaie a condensazione
      • Pompe di calore
      • Solare Termico
    • Condizionamento
    • Assistenza e manutenzione
    • Finanziamenti
    • Ecobonus
  • Luce & Gas
  • Acquista online
  • Blog
  • Video
  • Contatti
Prodotto è stato aggiunto al tuo carrello.
quando richiedere la certificazione energetica

Quando e come richiedere la certificazione energetica

4 anni fa
Altieri Service
Certificazione energetica

Si parla spesso di certificazione energetica, ma essendoci state diverse modifiche per quel che riguarda la normativa di riferimento, è importante chiarire la situazione e comprendere quando è obbligatorio farla, chi deve richiederla e come fare per ottenerla.

Cosa troverai in questo articolo:

  • La certificazione energetica
  • Quando richiedere la certificazione energetica
  • Come si fa la certificazione energetica
  • Le sanzioni

La certificazione energetica

Nel corso degli anni è aumentata l’attenzione (e la preoccupazione) in merito ai consumi energetici; per questo motivo è stato sviluppato un apposito documento, l’attestato di prestazione energetica (APE) utile a comprendere quali sono le caratteristiche energetiche di un immobile. Per questo motivo il certificato APE deve essere presentato contestualmente ai contratti di affitto o di vendita di un immobile. Inoltre la certificazione energetica è obbligatoria anche a seguito di lavori di ristrutturazione dell’immobile che ne modificano la classe energetica.

Quando richiedere la certificazione energetica

La legge di riferimento è la 90/2013 che specifica quando è obbligatorio redigere l’Attestato di Prestazione Energetica. Il primo caso è quello che riguarda il trasferimento di proprietà (esclusa quella a titolo gratuito). Il cosiddetto certificato APE va richiesto anche quando si affitta un edificio (o anche singole parti di esso), ma non per gli affitti transitori (non superiori ai 30 giorni annui) e la classe energetica dell’immobile in questione deve essere indicata nell’annuncio di affitto. Inoltre questo documento va richiesto al termine della costruzione di un nuovo edificio, per gli edifici pubblici che sono aperti al pubblico e, ancora, a seguito di interventi di ristrutturazione che hanno un’incidenza su almeno il 25% della superficie dell’intero edificio (tetti e pareti compresi). Nel caso su un immobile sia presente l’ACE (Attestato di Certificazione Energetica) e non siano state eseguite modifiche, essa è ancora valida, nonostante sia stata sostituita dall’APE, dall’entrata in vigore della nuova normativa di legge.

Sono invece esonerati dall’obbligo della certificazione energetica gli edifici artigianali e industriali che per ragioni di lavoro gli ambienti devono avere una determinata temperatura, i fabbricati isolati e più piccoli di cinquanta metri quadrati, i ruderi, i luoghi di culto, gli edifici agricoli e quelli per i quali non è richiesta la presenza di sistemi di climatizzazione (parcheggi, cantine, box, depositi, eccetera).

Come si fa la certificazione energetica

L’APE per la certificazione energetica viene eseguita da un tecnico professionista autorizzato al rilascio dell’apposita documentazione. I requisiti di tale figura professionale e l’autorizzazione a operare in questo settore è di competenza di ogni Regione. In assenza di leggi proprie si fa riferimento a quella nazionale, ovvero il Decreto Legislativo 192/05.

La redazione vera e propria dell’attestato avviene tramite un’analisi dell’immobile, che ne valuta le diverse caratteristiche. Vengono prese in esame:

  • gli infissi;
  • le mura;
  • le caratteristiche geometriche;
  • gli impianti di riscaldamento e condizionamento;
  • la presenza di sistemi per la produzione di energia rinnovabile.

Sulla base di questi valori, e utilizzando appositi software, il Certificatore compila l’apposita documentazione e rilascia la cosiddetta targa energetica che indica e specifica le varie caratteristiche energetiche dell’immobile analizzato. In questo documento è indicata la classe energetica di riferimento, individuata su una scala di 10 classi, che va dalla G (la più bassa) all’A4 (la più alta).

La certificazione ha una validità di 10 anni, validi dal momento del rilascio. Tale validità è però condizionata dall’esecuzione dei controlli degli impianti presenti all’interno dell’immobile. Se tali controlli non vengono eseguiti la validità dell’APE decade al 31 dicembre dell’anno in cui i controlli in questione andavano eseguiti.

Le sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni la legge prevede diverse responsabilità. Se è il proprietario dell’immobile a non aver richiesto l’APE quando dovuto, la pena pecuniaria può andare da un minimo di 3000€ a un massimo di 18000€ nel caso di vendita dell’immobile e da 300€ a 1800€ in caso di locazione. Se la responsabilità è del costruttore o del proprietario (a seguito di interventi di ristrutturazione o al termine di una nuova costruzione) la sanzione va dai 3000€ ai 18000€. Nel caso fosse il professionista a non redigere in maniera corretta i documenti per la certificazione energetica, la multa va da un minimo di 700€ a un massimo di 4200€.

Va infine specificato che la mancanza dell’APE in un atto di compravendita o di locazione non lo rende nullo, ma sono previste le sanzioni, secondo le responsabilità che abbiamo appena elencato.

sostituzione climatizzatore sconto in fattura

BISOGNO DI AIUTO?

Siamo sempre a tua disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di assistenza. Contattataci compilando il form di contatto qui sotto.

Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.
Compila questo campo
Compila questo campo
Verifichiamo che tu non sia un robot! 23 + 12 = ?
Inserisci il risultato dell'equazione per procedere
Devi accettare i termini per procedere
Articolo precedente
Come ridurre i costi dei consumi energetici
Articolo successivo
I benefici della manutenzione sulle caldaie a condensazione

Potrebbe interessarti anche

catasto termico regionale

Il nuovo catasto termico regionale per l’Abruzzo

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.

sostituzione climatizzatore sconto in fattura

Articoli più letti

  • Sconto in fattura del 65%: quello che devi assolutamente sapere 18.4k visualizzazioni
  • Ecobonus 110% per le caldaie: ecco quando è possibile 13.4k visualizzazioni
  • Temperatura condizionatore: qual è quella giusta 10.7k visualizzazioni
  • Manutenzione caldaia a condensazione: obblighi e tempi 7.7k visualizzazioni
  • Patentino F.E.R.: gli obblighi per gli installatori 6k visualizzazioni
  • Umidificatore o deumidificatore: quale scegliere 4.5k visualizzazioni

Ultimi post

Quando il condizionatore è da cambiare? Ecco a cosa fare attenzione

20 Giu alle 9:55

Climatizzatori BOSCH: 5 ragioni per sceglierli

13 Giu alle 10:27

Guida all’uso dell’aria condizionata in casa

6 Giu alle 10:04

Come usiamo il condizionatore: spunti per una corretta manutenzione

30 Mag alle 10:18

Categorie

  • Ambiente
  • Casa
  • Certificazione energetica
  • Condizionamento
  • Domotica
  • Interviste
  • Manutenzione
  • Riscaldamento
  • Risparmio energetico
  • Senza categoria
Altieri Service centro gestione caldaie e climatizzatori

L’azienda Altieri Service è diventata negli anni un punto di riferimento qualificato a cui affidare la cura, la tutela e la gestione del vostro impianto di riscaldamento e condizionamento. Un gruppo di professionisti sempre in continuo aggiornamento sia sulle tecnologie che sulle normative.

ARTICOLI RECENTI

  • Quando il condizionatore è da cambiare? Ecco a cosa fare attenzione 20 Giugno 2022
  • Climatizzatori BOSCH: 5 ragioni per sceglierli 13 Giugno 2022
  • Guida all’uso dell’aria condizionata in casa 6 Giugno 2022
  • Come usiamo il condizionatore: spunti per una corretta manutenzione 30 Maggio 2022

CONTATTI

info@altieriservice.it
0873 364696
Via L. G. Rulli, 42 – Vasto (CH)
Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube

Copyright© 2022 Altieri Antonio & Co. | Tutti i diritti riservati |  P.IVA: 02005340696
Privacy • Cookie • Condizioni di vendita

Powered by Good Working | Web Agency Vasto