Alla fine dello scorso anno ci siamo interrogati su come procedesse l’adeguamento all’obbligo di installazione delle valvole termostatiche. Il risultato non era il più esaltante, tanto che diventa urgente tornare a parlare della contabilizzazione del calore anche e soprattutto alla luce della modifica della normativa di riferimento, ovvero la norma UNI 10200. Questa, dopo una serie di criticità sollevate dagli esperti del settore, è stata rinnovata con l’obiettivo di perfezionare il conteggio della ripartizione delle spese per il riscaldamento, la climatizzazione estiva e la produzione di acqua calda sanitaria. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Cosa troverai in questo articolo:
Come funziona la contabilizzazione del calore
Nella prospettiva di rendere possibile un consumo energetico reale e, parallelamente, di abbattere gli sprechi, da anni si parla, soprattutto nei condomini o negli immobili dov’è presente un sistema di riscaldamento centralizzato, della cosiddetta contabilizzazione del calore. In maniera molto semplice la contabilizzazione del calore è un sistema che permette di gestire autonomamente i consumi e avere una ripartizione delle spese coerente con quelli che sono i consumi reali. Se in passato le divisioni sulle quote da pagare venivano stimati in base ai millesimi o ad altri valori teorici, oggi è possibile, anche grazie alla tecnologie di ultima generazione, avviare, chiudere e regolare il livello di temperatura interno della propria casa, senza dover essere vincolati ad orari e livelli prestabiliti. Questo, oltre ad aumentare la libertà di ciascuno, offre una ripartizione delle spese del riscaldamento precisa e attinente ai consumi reali.
La contabilizzazione del calore è obbligatoria
Va quindi ricordato come la contabilizzazione del calore è obbligatoria per legge. Anche se le competenze spettano alle singole Regioni, che possono aver previsto deroghe e indicazioni particolari, tale obbligo rimane e per chi non si è ancora adeguato sono previste sanzioni che vanno da un minimo di 500€ a un massimo di 2500€.
La convenienza della contabilizzazione
Una delle difficoltà maggiori che l’obbligo della contabilizzazione del calore ha dovuto affrontare è stata quella della “non convenienza” di tale adeguamento. Può infatti capitare che, per ragioni tecniche o economiche, non sia conveniente procedere con questo tipo di lavori. Le ragioni tecniche sono quelle per cui, in base alla tipologia di impianto preesistente non sia possibile realizzare interventi di contabilizzazione del calore. Allo stesso tempo, qualora i costi di adeguamento dell’impianto fossero superiori alla stima del risparmio prodotto dalla termoregolazione e dalla contabilizzazione del calore, la legge solleva dall’obbligo di adeguarsi. È altrettanto vero che per essere realmente esentati dagli obblighi, i condomini e gli edifici con impianti di riscaldamento centralizzati devono prima valutare tutte le strade: se la contabilizzazione del calore diretta non è possibile ci si può orientare verso quella indiretta (installazione di ripartitori, eccetera). Per accertare che in quell’edificio non si possa o non convenga procedere con l’adeguamento è obbligatoria per legge la redazione di una relazione tecnica sulla contabilizzazione del calore, firmata da un tecnico specializzato e abilitato.
Consumi volontari e involontari
La normativa UNI 10200 suddivide i consumi in volontari e involontari. Sono considerati volontari tutti i consumi derivati da scelte intenzionali dell’utente sui sistemi di regolazione della temperatura, ovvero quei consumi misurabili corrispondenti all’emissione del calore prodotta dai corpi scaldanti presenti nella sua abitazione. I consumi involontari, invece, sono quelli sui quali l’utente non ha responsabilità perché sono causati dalle eventuali dispersioni presenti sulla rete di distribuzione. Questi consumi non possono essere misurati, ma vengono calcolati sulle base di diverse stime.
Cosa fare della contabilizzazione del calore: prospettive future
La questione della contabilizzazione del calore non si esaurisce con l’adeguamento degli impianti (dove c’è ancora molto da fare), ma ha importanti prospettive future. Come stabilito dalla Direttiva 2018/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, “Entro il 25 ottobre 2020 è opportuno che i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione siano leggibili da remoto affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi.”