0873 364696
commerciale@altieriservice.it
  • Home
  • Chi Siamo
    • L’ Azienda
    • Il team
    • La Carta dei Valori
    • Sistema Qualità
    • Premi e riconoscimenti
  • Servizi
    • Riscaldamento
      • Caldaie a condensazione
      • Pompe di calore
      • Solare Termico
    • Condizionamento
    • Assistenza e manutenzione
    • Finanziamenti
    • Ecobonus
  • Acquista online
  • Blog
  • Video
  • Contatti
Prodotto è stato aggiunto al tuo carrello.
Normativa F-Gas

Normativa F-Gas: avvio Banca Dati e non solo

6 anni fa
Altieri Service
Condizionamento

La normativa vigente in termini di gestione dei materiali inquinanti, in questo caso i gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS) continua a evolversi per assicurare un trattamento più efficiente di queste sostanze. La normativa F-Gas è stata quindi rivista e, a partire dallo scorso  settembre 2019, prevede diverse novità.

Cosa troverai in questo articolo:

  • Le principali novità
    • Il Registro nazionale
  • La Banca Dati F-Gas
  • I vantaggi della Banca Dati F-Gas

Le principali novità

Il decreto F-Gas introduce alcune modifiche che estendono gli obblighi di applicazione della normativa e rende operativa la banca dati sui gas fluorurati. A questo proposito va sottolineato come la nuova normativa F-Gas preveda che gli obblighi in essa presenti siano attuati anche alle attività di installazione, riparazione, controllo perdite, manutenzione, recupero gas fluorurati e smantellamento di:

  • celle frigorifere di autocarri;
  • rimorchi frigorifero;
  • apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore fisse;
  • apparecchiature antincendio che contengono gas fluorurati;
  • commutatori elettrici con F-Gas;
  • apparecchiature fisse con solventi a base di F-Gas.

Per poter eseguire questo tipo di interventi, le persone fisiche e le imprese devono essere regolarmente iscritte al Registro Nazionale F-Gas.

Il Registro nazionale

Con la nuova normativa F-Gas possono verificarsi due condizioni: chi era già iscritto prima dell’entrata in vigore della nuova legge e coloro che, invece, non lo erano e vorrebbero farlo. Nel primo caso, come espressamente dichiarato nella pagina dedicata sul sito del registro F-Gas: “Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica”.

Per i nuovi operatori vi è l’obbligo di ottenere il certificato attraverso la richiesta di iscrizione nella sezione dedicata della CCIAA di competenza nel Registro telematico nazionale. Successivamente bisogna presentare la richiesta di certificazione ed eseguire i relativi corsi di formazione ed esami che attestino il possesso dei requisiti necessari.

La Banca Dati F-Gas

Il cambiamento probabilmente più consistente della nuova normativa F-Gas è l’attivazione della Banca Dati gas fluorurati. Essa è gestita dalla CCIAA regionale e obbliga tutti gli operatori autorizzati a comunicare, a partire dal 24 settembre 2019, tutti gli interventi svolti. Le comunicazioni devono avvenire entro trenta giorni dall’esecuzione dell’intervento e, quindi, è stata abrogata la precedente dichiarazione F-Gas annuale.

L’obbligo di comunicazione degli interventi attraverso la Banca Dati F-Gas riguarda sia le imprese che forniscono gas fluorurati, che quelle che si occupano della distribuzione di apparecchiature non sigillate ermeticamente e di tutti coloro che si occupano di installazione, manutenzione, riparazione o smantellamento di tutte le apparecchiature che contengono F-Gas.

Per la redazione della comunicazione sulla Banca Dati F-Gas degli interventi svolti bisogna indicare una serie di informazioni precise. Tra queste troviamo: il numero e la data del documento fiscale di acquisto dell’apparecchiatura, i dati anagrafici dell’operatore, data e località di installazione, tipologia e codice identificativo dell’apparecchiatura, quantità e tipo di F-Gas presente e aggiunto durante l’intervento, dati dell’impianto di riciclaggio, dati identificativi dell’impresa che ha eseguito l’intervento e, infine, eventuali osservazioni utili sul lavoro eseguito.

I vantaggi della Banca Dati F-Gas

Oltre a essere obbligatoria per legge, quali sono i vantaggi dell’utilizzo della Banca Dati F-Gas? Si tratta innanzitutto di un sistema efficace per monitorare la quantità (e la tipologia) di gas fluorurati presenti nel territorio dell’Unione Europea (la normativa F-Gas, infatti, è l’applicazione italiana di quella della Commissione Europea). Tramite questi dati è inoltre possibile verificare i progressi fatti nell’obiettivo di ridurre i consumi e le emissioni. La Banca Dati F-Gas è quindi uno strumento prezioso sia per i venditori di gas fluorurati che per le imprese, gli operatori e le persone fisiche che operano quotidianamente con questo tipo di gas. Per apprendere il corretto uso della Banca Dati gas fluorurati, gestita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è possibile consultare i manuali e i tutorial presenti sulla piattaforma.

BISOGNO DI AIUTO?

Siamo sempre a tua disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di assistenza. Contattataci compilando il form di contatto qui sotto.

Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.
Compila questo campo
Compila questo campo
Verifichiamo che tu non sia un robot! 28 + 3 = ?
Inserisci il risultato dell'equazione per procedere
Devi accettare i termini per procedere
Articolo precedente
Dichiarazione di conformità: la corretta redazione
Articolo successivo
PM10 e inquinamento: e se il problema fosse altro?

Potrebbe interessarti anche

Sistema riscaldamento uffici 900

Come scegliere il sistema di riscaldamento più adatto per uffici e aziende

Climatizzazione uffici

Climatizzazione negli uffici: come migliorare davvero la qualità dell’aria

Efficienza energetica azienda 900

Guida all’efficienza energetica delle strutture ricettive

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.

climatizzatore pagamento a rate

Ultimi post

Perché un guasto all’impianto di riscaldamento può costare più dei lavori di riparazione

11 Feb alle 8:00

Manutenzione impianti aziendali: gli obblighi per il 2026

28 Gen alle 8:00

Come evitare di trovare gli uffici freddi il lunedì mattina

21 Gen alle 9:05

Bonus casa per immobili ereditati: cosa sapere prima di iniziare i lavori

14 Gen alle 8:00

Categorie

  • Ambiente
  • Casa
  • Certificazione energetica
  • Condizionamento
  • Domotica
  • Interviste
  • Manutenzione
  • News aziendali
  • Riscaldamento
  • Risparmio energetico
  • Senza categoria

L’azienda Altieri Service è diventata negli anni un punto di riferimento qualificato a cui affidare la cura, la tutela e la gestione del vostro impianto di riscaldamento e condizionamento. Un gruppo di professionisti sempre in continuo aggiornamento sia sulle tecnologie che sulle normative.

ARTICOLI RECENTI

  • Perché un guasto all’impianto di riscaldamento può costare più dei lavori di riparazione 11 Febbraio 2026
  • Manutenzione impianti aziendali: gli obblighi per il 2026 28 Gennaio 2026
  • Come evitare di trovare gli uffici freddi il lunedì mattina 21 Gennaio 2026
  • Bonus casa per immobili ereditati: cosa sapere prima di iniziare i lavori 14 Gennaio 2026

CONTATTI

0873 364696
Via delle Croci, 121 – Vasto (CH)
Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube

Copyright© 2026 Altieri Antonio & Co. | Tutti i diritti riservati |  P.IVA: 02005340696
Privacy • Cookie • Condizioni di vendita

Powered by Good Working | Web Agency Vasto